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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO III - ART. 18.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 18:24

Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche

  1. È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche.
  2. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell’istituzione scolastica, secondo le indicazioni di quest’ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell’indirizzo organizzativo dell’istituzione stessa. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
  3. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneita` permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche.
  4. Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio scolastico.