PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO APREA
Roma,
2008-07-18
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
by
Red
—
last modified
2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti
Presentata il 12 maggio 2008
CAPO III - ART. 18.
Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche
- È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche.
- Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell’istituzione scolastica, secondo le indicazioni di quest’ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell’indirizzo organizzativo dell’istituzione stessa. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
- Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneita` permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche.
- Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio scolastico.